AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni  (( ..... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cui all'articolo 114 della legge 1  aprile 1981,
n. 121 (a), concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza,   prorogato   da  ultimo  dall'articolo  1  del
decreto-legge 21 aprile 1989,  n.  135,  convertito  dalla  legge  14
giugno  1989,  n.  235,  e'  ulteriormente  prorogato  ((  fino al 31
dicembre 1990. ))
 
             (a) Il testo dell'art. 114 della legge n. 121/1981 e' il
          seguente:
             "Art. 114 (Divieto di iscrizione ai partiti politici). -
          Fino a che non  intervenga  una  disciplina  piu'  generale
          della  materia  di  cui  al  terzo comma dell'art. 98 della
          Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata  in
          vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di
          polizia di cui all'art. 16 della presente legge non possono
          iscriversi ai partiti politici".
             Il   terzo   comma   dell'art.   98  della  Costituzione
          sopramenzionato  prevede  che:  "Si   possono   con   legge
          stabilire  limitazioni  al diritto di iscriversi ai partiti
          politici per  i  magistrati,  i  militari  di  carriera  in
          servizio  attivo,  i  funzionari  ed  agenti  di polizia, i
          rappresentanti diplomatici e consolari all'estero".
             Si  trascrive  il  testo  dell'art.  16  della  legge n.
          121/1981 soprarichiamato:
             "Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  Polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
               a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
               b)  il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".